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Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici

1) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di viaggio è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 “codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 62 del 2018 in attuazione della Direttiva Pacchetti UE 2015/2302.

2) AUTORIZZAZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile. Licenza Regionale n. 26 del 01/12/1990, Polizza RC Filo Diretto Erreci n. 1505000870/W, Fondo di Garanzia Tua Assicurazioni n. 40324512000800

3) DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per: a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a fornire a terzi pacchetti turistici; b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) viaggiatore: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico a qualunque persona anche da nominare, purchè soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio.

4) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell’art. 34 Coice del Turismo. i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione da chiunque e in qualunque modo realizzata di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario,
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (visite guidate, prenotazioni a musei e monumenti, etc.) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del viaggiatore, parte significativa del “pacchetto turistico”.
Il viaggiatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli’artt. 35 e 36 Codice del Turismo). Il contratto costituisce titolo per accedere eventualmente al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21

5) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DELL’ART. 34 DEL CODICE DEL TURISMO
Ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione da chiunque e in qualunque modo realizzata di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (visite guidate, prenotazioni a musei e monumenti, etc.) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del viaggiatore, parte significativa del “pacchetto turistico”.
Il Viaggiatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli’artt. 35 e 36 Codice del Turìsmo).
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri – ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani – sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il Viaggiatore provvederà, usando la diligenza media richiamata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14257 del 8 luglio 2020 – consultando tali fonti – a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più Viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.

6) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal viaggiatore, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore prima dell’inizio del viaggio.

7) PAGAMENTI
La misura dell’acconto del 50% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o dalla proposta d’acquisto del pacchetto. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce un inadempimento per il quale si avrà la risoluzione di diritto del contratto, valendo tale patto come clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, ai sensi dell’art. 1326 cod. civ., con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui Present Viaggi invierà relativa conferma al viaggiatore. L’organizzatore, tramite l’intermediario, fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo.

8) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza delle variazioni di: – costi di trasporto, incluso il costo del carburante; – diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; – tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi e d ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportato nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto ne dà immediato avviso in forma scritta al viaggiatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica il viaggiatore potrà esercitare il diritto di recesso e richiedere la restituzione di quanto versato. Qualora l’annullamento sia dovuto a cause di forza maggiore, caso fortuito, caratterizzate dagli elementi dell’imprevedibilità, straordinarietà ed inevitabilità, siano oggettive o accertate con provvedimenti normativi e non conseguenza di timori infondati o che si presuppongano su elementi soggettivi, e mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, l’organizzatore non avrà altro obbligo, se non la restituzione delle somme ricevute, al netto di eventuali oneri sostenuti o da sostenere e con esclusione della eventuale quota di consulenza (per la scelta del pacchetto, per accertare la polizza più conveniente, per la predisposizione di un pacchetto “taylor made”, per la scelta di altri
servizi non turistici), per l’apertura pratica/quota d’iscrizione e dei premi assicurativi, non considerati dalla normativa vigente servizi turistici disciplinati dall’art. 41 comma 4 del Codice del Turismo.

10) RECESSO DEL VIAGGIATORE
Il Viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
– aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente l’otto per cento (ai sensi dell’art. 40 comma 2 del Codice del Turismo);
– modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore.
Il Viaggiatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre tre giorni dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori dei casi elencati ai precedenti commi del presente articolo, saranno addebitati, a titolo di penale ai sensi dell’art. 41 comma 2 Codice del Turismo, le percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
a) 25% della quota di partecipazione per persona fino a 21 giorni prima della partenza del viaggio;
b) 50 % della quota di partecipazione per persona fino a 11 giorni prima della partenza del viaggio;
c) 75 % della quota di partecipazione per persona fino a 3 giorni prima della partenza del viaggio.
Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
Nel caso in cui il gruppo viaggi con voli low cost verrà, in ogni caso, addebitata una penale del 100% del costo del biglietto aereo.
Nessun rimborso spetterà a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà a proseguire il viaggio durante il suo svolgimento, né a chi non potrà effettuare il viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali per l’espatrio.

11) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Qualora dopo la partenza, l’organizzatore, si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio imputabile alla responsabilità del singolo Viaggiatore e del gruppo, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal singolo Viaggiatore o dal gruppo per seri e giustificati motivi, fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12) SOSTITUZIONI
Qualora un partecipante si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, ne è consentita la sostituzione con altra persona a patto che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico e purché ne sia data comunicazione tempestiva all’organizzatore a mezzo e-mail entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza (e comunque prima dell’emissione del biglietto aereo, ferroviario o marittimo se incluso nel pacchetto), con indicazione delle generalità del nuovo partecipante (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza). Tuttavia, l’organizzatore non sarà responsabile dell’eventuale mancata accettazione del nuovo nominativo da parte di terzi fornitori dei servizi e, qualora necessario, dell’ottenimento tempestivo del visto d’ingresso nel paese/paesi di destinazione. Il soggetto subentrante ed il soggetto sostituito sono, ai sensi dell’art. 38
comma 2 del Codice del Turismo, solidalmente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese aggiuntive come quantificate dall’organizzatore prima della cessione.

13) OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE
I partecipanti al viaggio dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi previsti nell’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari (come ad esempio, vaccinazioni, esenzioni o green-pass) che fossero eventualmente richiesti. I cittadini stranieri reperiranno tutte le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. Per i cittadini italiani è consigliato di verificare comunque tutte le informazioni e gli aggiornamenti presso locali Questure ovvero il Ministero degli affari Esteri, tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, ovvero la Centrale Operativa Telefonica al num. 06491115. Nessuna responsabilità potrà essere mai addebitata alla Present Viaggi per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare al Viaggiatore per l’impossibilità di iniziare e/o proseguire il viaggio, causata dalla mancanza o dalla irregolarità dei prescritti documenti personali di espatrio (come, ad esempio, passaporto, visto consolare, certificato sanitario, vaccinazione, ecc.).
Essi, inoltre, dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il Viaggiatore è tenuto ad informare l’Organizzatore in merito ad eventuali proprie esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati che la stessa cercherà di soddisfare al meglio.
Il Viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

14) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.

15) REGIME DI RESPONSABILITA’
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al Viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto imputabile alla responabilità del Viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

16) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non potrà in alcun caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali di cui siano parte l’Italia e l’Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità.

17) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al viaggiatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge di contratto. L’organizzatore (art. 42 del Codice del Turismo) ed il venditore (articoli 50 e seguenti del Codice del Turismo) sono esonerati dalle rispettive responsabilità quando la mancata od inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al Viaggiatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal viaggiatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.

19) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

20) FONDO DI GARANZIA
Previsto dal DL 79 del 23/11/2011 modificato dal D.Lgs. 62/2018 artt. 47 e 49. In ottemperanza agli obblighi di legge vigenti la scrivente Agenzia Viaggi ha contratto adeguata POLIZZA ASSICURATIVA con TUA Assicurazioni del Gruppo Cattolica (Polizza numero 40324512000800) che nei limiti dei massimali previsti garantisce il Viaggiatore per il rimborso del prezzo del pacchetto turistico e/o costo del rientro immediato qualora il viaggiatore stesso non fosse messo in condizione di usufruire in tutto o in parte dei servizi inclusi nel pacchetto turistico esclusivamente in caso di insolvenza o fallimento della stessa ADV/T.O. Pertanto qualora il viaggiatore si trovasse a non poter utilizzare i servizi acquistati in seguito a mancati pre-pagamenti potrà contattare immediatamente la “Centrale Operativa 24 H” per avere consulenza e supporto nel rintracciare sistemazioni alberghiere alternative e/o mezzi di trasporto per raggiungere le stesse e/o informazioni sulle soluzioni di viaggio per un eventuale immediato rientro presso la propria residenza in Italia nel più breve tempo possibile, come da art. 15.2 della succitata Polizza Assicurativa. Al verificarsi di detti inconvenienti, dovendo provvedere al pagamento in loco dei servizi richiesti, il viaggiatore potrà ottenerne il rimborso nei limiti di operatività della Polizza sempre che le spese sostenute siano documentate e conformi al DL 79 del 23/5/11.

CENTRALE OPERATIVA 24H
in lingua Italiana tel. +39 02 241 286 93
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
· nome e cognome;
· numero di polizza 40324512000800;
· servizio richiesto;
· indirizzo del luogo in cui si trova;
· recapito telefonico al quale la CENTRALE OPERATIVA potrà richiamarlo.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 38/2006:
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se sono commessi all’estero.